Tel. +39 0375/64185 info@coopmuratori.it

Codice etico

 

 

1. Introduzione 

Questo Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali della Solidarietà. Non sono etici i comportamenti di chiunque cerchi di appropriarsi dei benefici e della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di potere o forza.
La Solidarietà ha deciso di agire in un mercato nel quale prevalgano i principi di capacità, di legittimità e di correttezza. La Solidarietà è consapevole che i comportamenti non etici nella condotta degli affari compromettono la reputazione della Solidarietà ed ostacolano il perseguimento della missione aziendale, finalizzata alla crescita della Solidarietà ed alla soddisfazione dei Clienti.

Il presente Codice Etico, approvato dall’Assemblea dei Soci, ha validità sia in Italia che all’estero.
Al rispetto di tale Codice Etico l’Assemblea dei Soci vincola i comportamenti degli amministratori, dei dirigenti, dei procuratori, di tutti i dipendenti e dei collaboratori della Solidarietà.

2. I Principi del Codice Etico
2.1 Principi generali 

PRINCIPIO 1: La Solidarietà orienta la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice. La Solidarietà dichiara di essere libera di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividere il contenuto e lo spirito del Codice Etico e ne violi i principi e le regole di condotta.

PRINCIPIO 2: Gli Organi della Solidarietà, i loro membri ed i suoi dipendenti sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico.

2.2 Principio di legalità ed onestà 

PRINCIPIO 3: La Solidarietà ha come principio inderogabile il rispetto delle leggi e dei regolamenti e delle norme vigenti in tutti i Paesi in cui esso opera.

PRINCIPIO 4: In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Solidarietà può giustificare una condotta non onesta. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l’interesse della Solidarietà in violazione delle leggi e dei principi etici.

2.3 Principi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

PRINCIPIO 5: Gli organi de La Solidarietà e loro membri, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono a nome e per conto de La Solidarietà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, orientano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi del buona amministrazione e dell’imparzialità cui è tenuta.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato da La Solidarietà di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni enti, organizzazioni e/o istituzioni ed i suoi funzionari pubblici.

PRINCIPIO 6: Le persone incaricate da La Solidarietà di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera, non possono per nessuna ragione attuare comportamenti volti ad influenzare in modo illegittimo le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che prendono decisioni in nome della P.A. italiana o straniera, al fine di far conseguire a La Solidarietà un illecito o indebito vantaggio o interesse.

PRINCIPIO 7: La Solidarietà vieta e condanna qualsiasi comportamento, da chiunque a suo nome e per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, da cui possa conseguirne per La Solidarietà un illecito o indebito vantaggio o interesse.

PRINCIPIO 8: La Solidarietà vieta e condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte della Pubblica Amministrazione, della Comunità Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altro provento dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo falsificati o alterati, o a seguito di informazioni omesse o, più genericamente, a seguito di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore.

PRINCIPIO 9: E’ vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche se di modico importo e/o valore.

PRINCIPIO 10: La Solidarietà non potrà farsi rappresentare nei rapporti e nella conduzione di qualsiasi attività con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, si possa configurare un conflitto d’interessi.

2.4 Principi dell’Organizzazione 

PRINCIPIO 11: Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

PRINCIPIO 12: I dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto de La Solidarietà, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

PRINCIPIO 13: La valutazione del personale da assumere va effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste devono essere strettamente collegate alla verifica dei requisiti e degli aspetti psico-attitudinali inerenti al profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

PRINCIPIO 14: La Solidarietà si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, per i dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per La Solidarietà, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo a disposizione per il suo raggiungimento.

PRINCIPIO 15: Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.

2.5 Principi di corretta amministrazione 

PRINCIPIO 16: La Solidarietà condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e al pubblico.

PRINCIPIO 17: La Società esige che gli Amministratori, i Responsabili di funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali e della società di revisione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali. Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell’informazione sia all’esterno che all’interno dell’Azienda. L’osservanza di tale principio impegna l’azienda a fornire le informazioni in modo chiaro e completo, con una comunicazione facile e di immediata comprensione. Nella formulazione dei contratti l’Azienda si esprime in modo chiaro e comprensibile.

PRINCIPIO 18: E’ vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori della Solidarietà volto a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio sociale.

PRINCIPIO 19: Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.

PRINCIPIO 20: E’ vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l’assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe prodotta.

PRINCIPIO 21: E’ vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all’interno che all’esterno de La Solidarietà, concernenti La Solidarietà stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per esso operano, con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.

PRINCIPIO 22: Gli organi della Solidarietà e loro membri e i dipendenti, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo.

3. Le reazioni alle violazioni del Codice Etico 

Le violazioni poste in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori de La Solidarietà sono soggette al sistema disciplinare previsto dal Manuale di organizzazione, gestione e controllo approvato dal Consiglio di Amministrazione.